RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI NON PAGATI ED EFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO ANCHE IN CASO DI ALTRA DOMANDA DI REVISIONE O MODIFICA DELLE TABELLE MILLESIMALI
23 novembre 2020

In tema di riscossione degli oneri condominiali non pagati, la delibera assembleare costituisce idonea prova del credito e, quindi, titolo per agire ed ottenere la concessione del decreto ingiuntivo, ex art 63 disp. att. c.c…
L’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo può riguardare solo ed esclusivamente la sussistenza del debito e la documentazione posta a supporto dell’ingiunzione. Per cui, in caso di opposizione, deve ritenersi irrilevante la pendenza di altro giudizio avente domanda di revisione o modifica delle tabelle millesimali di cui all’art. 69 disp. att. c.c..
Tra l’altro, l’efficacia della sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle tabelle millesimali, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal suo passaggio in giudicato e non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condòmini, ai quali va riconosciuta la possibilità di esperire l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (Corte Cass. 24.02.2017, n. 4844; Tribunale di Bari, 20.02.2014, n. 914; Corte di Cassazione 10.03.2011, n. 5690).
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Macerata in una recentissima sentenza, in cui ha rigettato la domanda di opposizione proposta dal condòmino e, per l’effetto, confermato il decreto ingiuntivo emesso ai danni di quest’ultimo ed in favore del Condominio-creditore.
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