ILLEGITTIMA LA REVOCA AUTOMATICA, IN VIA AMMINISTRATIVA, DELLA PATENTE DI GUIDA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE DI PREVENZIONE
01 giugno 2020

Con sentenza del 27 maggio 2020, n. 99, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Secondo la Corte, infatti, possono essere sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità – che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale – ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011).
Ne discende che, il carattere vincolato (e non più automatico) del provvedimento prefettizio, è volto ad una verifica di necessità/opportunità o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare.
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