
Il Decreto Cura Italia (scarica qui), D.L. 17.3.2020, n. 18, all’art. 65 prevede in materia di locazione ad uso commerciale un riconoscimento fiscale, c.d. credito d’imposta, in favore di alcune attività soggette agli obblighi di chiusura in rispetto dei Decreti Legge e DPCM emanati a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, per l'anno 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1.
L'agevolazione al momento è solo con riferimento al mese di marzo 2020.
Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 3.4.2020 (scarica qui) ed il Ministero delle Finanze, nella propria pagina delle FAQ (vedi qui), hanno precisato alcuni aspetti:
a) REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS, CREDITO D’IMPOSTA
- il locatario deve essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1, quindi, anche le associazioni culturali o di promozione culturale, se dotate di Partita Iva e locatarie di un immobile censito dal comune come C/1 possono avvalersi del credito di imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone;
- il locatario deve essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- per ottenere il bonus (credito d’imposta) è necessario pagare per intero il canone del mese di marzo 2020;
- il credito d’imposta è utilizzabile a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, mediante Modello di pagamento F24, con il codice tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».
b) CHI RESTA ESCLUSO DAL CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO DAL DECRETO:
- i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8;
- le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).
- i contratti avente ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.
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