
Con il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 108 del 27 aprile 2020, sono specificate le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 della cosiddetta "fase due”, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Tali disposizioni si applicano dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di alcune previste per le attività industriali.
RIMANGONO ANCORA FERMI I DIVIETI DI:
- ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto;
- le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
E, altresì, fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Restano, ancora, sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali - fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza -, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle previste nell’allegato 3 del decreto.
Il nuovo D.P.C.M. prevede, altresì, disposizioni in materia di ingresso in Italia.
DI SEGUITO ALCUNI DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI CHE AVVERRANNO CON IL NUOVO D.P.C.M. A PARTIRE DAL 4 MAGGIO 2020:
1) obbligo, sull’intero territorio nazionale, di utilizzo di dispositivi di protezione individuale sia nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.;
2) consentito l’accesso ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Rimangono chiuse le aree gioco per bambini. I sindaci potranno valutare la possibilità di precludere l’ingresso ai parchi qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza;
3) sarà consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria (senza il limite precedentemente previsto di svolgimento nei pressi della propria abitazione) purché avvenga nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
4) saranno consentiti gli spostamenti all’interno di una stessa regione, oltre che per motivi di lavoro, di salute, necessità, anche per far visita ai congiunti. Gli spostamenti fuori regione saranno consentiti solamente per motivi di lavoro, di salute, di urgenza. Sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
5) per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria è previsto l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
6) saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone;
7) alle attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito la riapertura ai clienti per il ritiro del pasto da asporto, fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
8) saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali;
9) potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile è possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.
Il D.P.C.M. del 26.4.2020 prevede che si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
COSA PREVEDE LA REGIONE MARCHE?
Nella giornata del 30.04.2020, con ordinanza n. 27, la Regione Marche consente le passeggiate sulle spiagge purché svolte in maniera individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Sono vietate le soste e gli assembramenti sull’arenile. In caso di violazioni della predetta ordinanza, si applica la sanzione amministrativa di € 400,00 ai sensi dell’art. 4 co. 1 del D.L. 19/2020.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 30 aprile 2020, la Regione Marche ha, altresì, disposto un atto di indirizzo, con chiarimenti e disposizioni attuative all’interno del territorio della Regione Marche in materia di spostamenti, attività sportiva (viene consentita l’attività motoria e sportiva), raggiungimento delle seconde case all’interno del territorio regionale, di taglio del verde e coltivazione degli orti e di manutenzione degli impianti sportivi.
Per maggiore approfondimento scarica di seguito:
- D.P.C.M. 26 APRILE 2020 ed allegati;
- Ordinanza n. 27 DEL 30.04.2020 Regione Marche;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 30 aprile 2020 e n. 143 del 30.04.2020.
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