COVID-19: D.P.C.M. 26.4.2020 ED IL TERMINE "CONGIUNTI"

02 maggio 2020

Dal 4 maggio scatterà la c.d. “fase due” legata all’emergenza coronavirus, prescritta dal D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Alcuni dubbi sono sorti anche sul termine “congiunti” previsto dal decreto stesso laddove appunto consente le visite agli stessi (art. 1, co. 1, lett.a) del D.P.C.M. del 26.04.2020).

In data 02.05.2020, il Governo ha chiarito, nella propra pagina delle Faq-Fase Due, che: "L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)".

Con riferimento alla normativa vigente, è possibile rinvenire una definizione di termine "congiunto" all’art. 307 c.p. comma 4, il quale considera, agli effetti della legge penale, quali prossimi congiunti: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, solo se il coniuge non è morto e vi è prole.

Il codice civile, invece, all'art. 74 definisce la parentela quale "vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti". Ai successivi artt. 75 e 76 troviamo rispettivamente disciplinate le linee della parentela ed il computo dei gradi. La parentela non è riconosciuta oltre al 6° grado (art. 77 c.c.)

L'art. 78, poi, statuise che "l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge". E' il caso, ad esempio dei suoceri, generi, nuore e cognate.

La Legge 76/2016, inoltre, ha previsto il ricnoscimento di prossimi congiunti anche la parte di unione civile tra persone dello stesso sesso ed istituisce e regolamenta, dandone anche un riconoscimento giuridico, le convivenze di fatto.

Ancora, copiosa è la giurisprudenza che ha dato una definizione del  termine “congiunti”, pronunciandosi sul punto di riconoscimento del danno non patrimoniale in tema di responsabilità civile.

Si richiama, la sentenza del 21.03.2013, n. 7128 della Corte di Cassazione Civile, sez. III, la quale ha affermato che, il riferimento fatto ai “prossimi congiunti” deve essere inteso come saldo e duraturo legame affettivo, a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.

La convivenza non è requisito imprescindibile e non va intesa in senso assoluto, ma è un indice di grande importanza.

La Corte, poi, ha precisato che la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione ma, piuttosto, quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.

Ancora, “in caso, invece, di relazione prematrimoniale o di fidanzamento che - a prescindere da un rapporto di convivenza attuale al momento dell'illecito - era destinato successivamente ad evolvere (e di fatto si sia evoluto) in matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 29 Cost., inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad usufruire dei diritti-doveri reciproci inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale”.

Sul piano probatorio, la persona interessata al riconoscimento di tale rapporto dovrà allegare e dimostrare l'esistenza e la natura dello stesso legame relazionale, la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, potendo tuttavia questa essere fornita con ogni mezzo, ed anche mediante elementi presuntivi. Come chiarisce la Corte di Cassazione con la succitata sentenza, spetta al giudice di merito accertare, alla stregua delle circostanze del caso concreto, e degli elementi, anche presuntivi, prodotti dalla parte, l'apprezzabilità di tale relazione affettiva.

Stesso principio è stato ribadito di recente dalla Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza del  9/03/2017, n. 11428.

In ultimio, si rammenta che la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale integra il reato di cui all’art. 495 c.p., il quale configura la reclusione da uno a sei anni. Oltre che, potrebbe applicarsi la sanzione della multa da € 400,00 ad € 3.000,00, in mancanza di comprovate ragioni di lavoro, salute, necessità e urgenza - sanzione aumentata di un terzo se il fatto è commesso in automobile e della metà in caso di recidiva.

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